mercoledì 20 febbraio 2008

Aifos in collaborazione con PluriS

Aifos in collaborazione con PluriS
Organizza il corso per:
COORDINATORI PER LA SICUREZZA
In fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (D.lgs 494/96 e s.m.t)

Inizio corso 18 marzo ore 14,00
Durata corso 120 ore
Costo del corso 800 euro + iva cad.
Prezzo riservato ai soci Aifos: 750 euro + iva cad.

L’attestato verrà rilasciato direttamente da Aifos.
Direttore del corso l’Ing. Diego Griffon, Centro di Formazione Aifos Lombardia1

Per info:
PluriS s.r.l.
Tel. 0331/776694
Fax. 0331/774896
Coord. Formazione Simone Larghi
Mobile: 033-785033
http://www.plurisgroup.it/
http://www.aifos.it/

Per adesso solo interpretazioni!

Come si evince dagli articoli sottocitati, per adesso si hanno solo interpretazioni su quella che è la situazione post-14 febbraio per quel che riguarda la formazione degli rspp.
Attendiamo pronunciamenti ufficiali da parte degli enti competenti. Ci saranno o ognuno continuerà a dire la sua?

Corsi RSPP: intervista a Susanna Cantoni

Corsi RSPP: intervista a Susanna Cantoni
Obblighi formativi, decadenze, esoneri. Ulteriori chiarimenti e precisazioni. Intervista alla Dr.ssa Susanna Cantoni, Responsabile Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL Città di Milano.
Abbiamo intervistato la Dr.ssa Susanna Cantoni, Responsabile Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL Città di Milano, rispetto ad alcune richieste di chiarimento che stanno arrivando in redazione in merito ai corsi per RSPP ed a scadenze, decadenze, esoneri.Il problema è che, in assenza di indicazioni precise, emergono varie interpretazioni che non facilitano certo la posizione degli RSPP e le loro decisioni in merito al da farsi per essere a posto.

PuntoSicuro: il RSPP che non ha avuto modo di adempiere agli obblighi formativi entro il 14.2.08 cosa deve fare?Susanna Cantoni: è suo dovere comunicare alle aziende in cui ha incarichi il fatto di non avere più titolo per mantenere tali incarichi.PuntoSicuro: se si è iscritto ai corsi ma non li ha ancora ultimati, cosa deve fare?Susanna Cantoni: vale la risposta di prima, è suo dovere comunicare alle aziende in cui ha incarichi il fatto di non avere più titolo per mantenere tali incarichi.PuntoSicuro: il RSPP che ha frequentato i corsi entro il 14.2.08, cosa deve fare?Susanna Cantoni: informarne i propri datori di lavoro.PuntoSicuro: se un RSPP aveva diritto ad esoneri per esperienza pregressa o corsi precedentemente effettuati, tali diritti permangono anche dopo il 14.2.08?Susanna Cantoni: sì.PuntoSicuro: cosa deve fare una azienda (datore di lavoro) per verificare che il suo RSPP abbia adempiuto agli obblighi formativi? Come lo deve fare?Susanna Cantoni: chiedere formalmente di documentare l’avvenuta formazione.
Ringraziamo la Dr.ssa Cantoni per la sua disponibilità e assumiamo quindi, dalle sue risposte, quanto segue:1. è dovere dell'RSPP comunicare alle aziende in cui ha incarichi il fatto di essere o meno in regola con i corsi di formazione. Il consiglio è quindi di inviare una lettera alle aziende in cui si hanno incarichi comunicando con chiarezza la propria situazione;2. il possesso di titolo per mantenere gli incarichi è costituito dagli attestati comprovanti la fruizione dei corsi di formazione ai sensi del D. Lgs. 195/03 che ha introdotto l’art. 8 bis nel D.Lgs. 626/94;3. gli esoneri previsti restano in vigore anche dopo il 14 febbraio 2008;4. il RSPP che ha fatto i corsi deve informare per iscritto i datori di lavoro presso cui presta servizio rispetto al fatto di aver adempiuto agli obblighi formativi ai sensi D. Lgs. 195/03 che ha introdotto l’art. 8 bis nel D.Lgs. 626/94;5. il Datore di lavoro che ha affidato l'incarico di RSPP ad un consulente esterno o a un proprio collaboratore dovrà farsi parte diligente per verificare che questi abbia titolo per mantenere l'incarico e deve chiederne formalmente documentazione. Qualora tale verifica desse esito negativo deve procedere con urgenza alla nomina di un nuovo RSPP.

Formazione RSPP e ASSP: basta con gli equivoci

Formazione RSPP e ASSP: basta con gli equivoci
Di Rolando Dubini, avvocato in Milano, consigliere nazionale AIAS. Un chiarimento sulla formazione per Rspp e Aspp.
Formazione RSPP e ASSP: basta con gli equivoci. Di Rolando Dubini.
Tratto dalle guide di Dada.net.

E' necessario, citando direttamente l'accordo governo-regioni del 2006, individuare alcuni punti fermi, perché circolano interpretazioni sbagliate e fuorvianti che creano apprensioni infondate.

Chiunque ha frequentato il modulo A di formazione previsto dall'accordo, anzi in primo luogo dall'articolo 8 bis del d.lgs. n. 626/94, acquisisce un credito permanente, perché tale frequenza, dice testualmente l'accordo "costituisce Credito Formativo permanente". Chi afferma che il credito formativo acquisito frequentando il modulo A possa per qualunque motivo venir meno dice cosa del tutto sbagliata, sbagliata in modo clamoroso e del tutto illegittimo.

Chiunque ha frequentato il modulo B di formazione previsto dall'accordo, anzi in primo luogo dall'articolo 8 bis del d.lgs. n. 626/94, acquisisce un credito formativo particolare, temporalmente condizionato, perche' tale frequenza, dice testualmente l'accordo "costituisce Credito Formativo con fruibilita' quinquennale anche per l’eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore", ma "in ogni caso, dopo i cinque anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento".
Chi afferma che il credito formativo acquisito frequentando il modulo B possa, per qualunque motivo che non sia la mancata frequenza al corso di aggiornamento, venir meno dice cosa del tutto sbagliata, sbagliata in modo clamoroso e del tutto illegittima.

Chiunque ha frequentato il modulo C di formazione previsto dall'accordo, anzi in primo luogo dall'articolo 8 bis del d.lgs. n. 626/94, acquisisce un credito permanente, perché tale frequenza, dice testualmente l'accordo "costituisce Credito Formativo permanente". Chi afferma che il credito formativo acquisito frequentando il modulo C possa per qualunque motivo venir meno dice cosa del tutto sbagliata, sbagliata in modo clamoroso e del tutto illegittima.

Per quel che riguarda gli esonerati, in particolare dai moduli A e B ma non solo, con esperienza nel ruolo che costituisce credito formativo, l'accordo prevede testualmente l'"obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo entro il termine di cui al punto 1.1", il che vuol dire che per svolgere legittimamente l'incarico è necessario sommare al credito formativo derivante dall'esperienza pregressa i corsi pertinenti. Ma il credito formativo derivante dall'esperienza pregressa costituisce CREDITO FORMATIVO PERMANENTE.

Perciò non è vero che il fatto di non aver rispettato il termine per completare la formazione vanifica il credito formativo, è possibile sempre regolare la propria posizione in relazione alla formazione completando il percorso formativo previsto dall'accordo. Che il credito formativo sia permanente lo si deduce dalla logica dell'accordo, che rende la frequenza ai moduli A e C credito permanente, e il credito da modulo B valido 5 anni, dopo di che è necessario l'aggiornamento per mantenere valida la formazione, oppure, in caso di periodo di tempo piu' lungo entro il quale viene frequentato l'aggiornamento, per riattivare la validità della formazione e rientrare in possesso dei requisiti per l'esercizio dei compiti di RSPP e ASPP sarà sufficiente frequentare quanto non ancora frequentato.

Dunque anche il credito formativo derivante dall'esperienza lavorativa pregressa è permanente, in base al principio giuridico di ANALOGIA, il quale prevede quanto segue: Art. 12 preleggi al codice civile (Interpretazione della legge): "... Se una controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe".
D'altra parte in uno stato democratico di diritto come quello italiano sarebbe ben strano, ovvero incostituzionale, che i diritti legittimamente acquisiti venissero vanificati da ragioni non tassativamente previste dalla legge stessa.

Non devono indurre in equivoco le Linee interpretative del 5 ottobre 2006 al punto 2.6 laddove prevedono che per il riconoscimento del credito formativo derivante da esperienza lavorativa pregressa, che si sostanza nell'esonero dai moduli A e B, vi è l'obbligo di aggiornamento che decorre dal 14 febbraio 2007 con obbligo di frequentare il 20% entro il 14 febbraio 2008.

Chi non ha iniziato e concluso (le due cose vanno sempre assieme, non è possibile disgiungererle, iniziare un corso o peggio iscriversi ad un corso non significa possedere il necessario requisito professionale, che si acquisisce SOLAMENTE col completamento del percorso formativo previsto, sia esso un modulo completo oppure frazionato in moduli annuali di 1/5 del corso di aggiornamento) l'aggiornamento perde il requisito per poter continuare a svolgere la funzione di Rspp, o aspp, ma la perde non in maniera definitiva con obbligo di dover ricominciare da capo la formazione, con vanificazione dell'esonero stesso, ma invece la perdita è solamente temporanea.

Il requisito lo si recupera semplicemente frequentando la parte di formazione obbligatoria omessa, che è il quinto di aggiornamento minimo previsto.

Va anche chiarito che l'aggiornamento può essere svolto sia in base al metodo di 1/5 all'anno sia in un'unico blocco di 40-60 o 100 ore per tutti i settori.

E non è vero che la formazione in blocco è meno efficace di quella frazionata, soprattuto per gli esonerati che non avendo frequentato nè A nè B, hanno necessità di una visione d'assieme della materia che li riguarda. Anche perchè sarebbe ben singolare che l'aggiornamento dell'Rspp, ed anche dell'Aspp, si limiti a fare una giornata, una giornata e mezza di aggiornamento all'anno, quando magari il giorno dopo la frequenza al corso viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale una nuova legge, o un decreto di recepimento di una impoortante direttiva prevenzionistica europea.

L'aggiornamento di rspp e aspp deve essere permanente, e in massima parte autogestito da lui medesimo. Non passa solo attraverso questi corsi di cui all'art. 8 bis del d.lgs. n. 626/94, che al più sono un antipasto.

RIFERIMENTI NORMATIVI (ESTRATTI)
Art. 8-bis d. lgs. n. 626/94
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni.

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. (...)

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO del 26 gennaio 2006

Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
(GU n. 37 del 14-2-2006)

2.4.1 MODULO A
E' il modulo di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP:
Credito Formativo:
La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.
(...)

2.4.2. MODULO B
E' un modulo di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è obbligatorio per RSPP e ASPP:
Credito Formativo:
La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l’eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento.
(...)

2.4.3. MODULO C
E' un modulo di specializzazione, è per soli RSPP ed è inerente la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell’art. 8 bis, comma 4 del d.lgs. 626/94. La frequenza al modulo C e' obbligatoria solo per RSPP.
Credito Formativo:
La frequenza al modulo C, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

Tabella A4
Riconoscimento agli RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi.

Esperienza lavorativa
- > di tre anni
- con incarico attuale,
- designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003

Titolo di studio
- Qualsiasi

Modulo A: Esonero
Modulo B: Esonero per il macrosettore ATECO in cui svolge attualmente l'attività; obbligo immediato di frequenza (con verifica e valutazione dell'apprendimento) al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo entro il termine di cui al punto 1.1.
Modulo C: Obbligo di frequenza con verifica dell’apprendimento e valutazione.

Le nuove regole per la formazione degli RSPP

Le nuove regole per la formazione degli RSPP dopo la fase transitoria.
A cura di Rocco Vitale, Presidente AIFOS.

E’ scaduta il 14 febbraio 2008 la fase transitoria prevista dall’Accordo Stato Regioni del 26.01.2006 relativo alla nuova disciplina per lo svolgimento del ruolo di RSPP previsto dal D. Lgs. 195/03 che ha introdotto l’art. 8 bis nel D.Lgs. 626/94.
Come prevedibile, le Regioni non hanno trovato il tempo per adempiere a quanto da loro stesse sottoscritto e, nel concludere la fase sperimentale, non hanno proposto alcunché né tantomeno modifiche o adeguamenti all’Accordo citato.
Non entreremo nel merito del funzionamento del coordinamento regionale in materia di sicurezza sul lavoro sottolineando solo che, a fronte della strage continua delle morti bianche ed alla necessità di intervenire urgentemente, solo il governo ha prodotto un documento, in discussione, del nuovo Titolo I del Testo Unico sulla sicurezza. Le regioni hanno brillato per la loro assenza e capacità indecisionale.
Detto questo, sul quale ritorneremo con un successivo intervento, si presenta una realtà nuova con il 15 febbraio 2008 cui diamo un contributo conoscitivo ed indicativo.

Spetta agli organi istituzionali adempiere alla norma ma siamo seriamente preoccupati delle interpretazioni singole e di parte che verranno adottate (ognuno in ordine sparso: Ministero del Lavoro, le singole Regioni, le oltre 100 Asl, altri organi di vigilanza). La potestà è in capo alla Conferenza Stato Regioni e le eventuali interpretazioni di altri organismi restano interpretazioni, più o meno valide, ma non supportate dall’organo a ciò deputato. Come al solito sarà la magistratura a dettare regole laddove le istituzioni siano latitanti o inadempienti.

Vediamo come si applica l’Accordo dopo il 14 febraio 2008.
Per prima cosa la cessazione della fase transitoria significa che non esiste più alcun esonero. Pertanto i termini delle date di nomina del RSPP e gli esoneri possibili, dalla frequenza del Modulo A o del Modulo B, sono aboliti definitivamente.
Resta fermo l’obbligo di aver svolto il Modulo C.
Tutti coloro che, a vario titolo, erano stati esonerati avevano l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale rapportato al Modulo B per un monte ore pari al 20% in base ai rispettivi macrosettori di attività:
costruzioni, manifatturiero, chimico, e sanitario: 60 ore, 20% pari a 12 ore da svolgersi entro il 14 febbraio 2008 e da ultimare entro il 14.02.2011;
agricoltura, pesca, commercio, pubblica amministrazione, uffici e servizi: 40 ore, 20% pari a 8 ore da svolgersi entro il 14 febbraio 2008 e da ultimare entro il 14.02.2011;
tutti i macrosettori: ­ 100 ore, 20% pari a 20 ore da svolgersi entro il 14 febbraio 2008 e da ultimare entro il 14.02.2011;
Ad oggi la questione esoneri unitamente all’aggiornamento annuale del 20% è condizione obbligatoria per continuare a svolgere il ruolo di R.S.P.P. che, altrimenti, decade automaticamente dall’incarico per mancanza di titolo.
Spetta al datore di lavoro la verifica di tali adempimenti su cui grava la pena e la sanzione penale, per omessa istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 1.549 a 4.131 euro.
Pertanto il datore di lavoro deve nominare un nuovo R.S.P.P. che abbia i titoli professionali richiesti ai sensi dell’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94.

Chi non ha svolto l’aggiornamento annuale
Gli R.S.P.P., che avendo diritto all’esonero non hanno svolto il 20% dell’aggiornamento, decadono automaticamente dal proprio ruolo. Per poter essere nominati, o rinominati, devono svolgere il Modulo B relativo al proprio macrosettore di competenza. Dato atto che il Modulo C doveva essere già stato svolto, solo al completamento del rispettivo Modulo B, il soggetto inadempiente potrà essere nominato nuovamente R.S.P.P.
Pertanto, anche coloro che erano stati esonerati dal modulo B si vedono cancellare tale esonero in quanto lo stesso comportava lo svolgimento entro il 14 febbraio 2008 del 20% del monte ore quinquennale.

Tali soggetti dovranno frequentare ex novo il Modulo B, per i macrosettori in cui intendono svolgere la propria attività di R.S.P.P.
Qualora gli esonerati, non aggiornati, abbiamo svolto il modulo C questo resta sempre valido. Resta l’obbligo della frequenza del rispettivo Modulo B del macrosettore di attività.
Si ripete per chiarezza: frequenza del Modulo B completo e non le ore di “aggiornamento”(successivamente alla conclusione del Modulo B scatta il computo delle ore per l’aggiornamento quinquennale).
Cosa deve fare chi ha svolto il 20% dell’aggiornamento entro il 14 febbraio 2008
Chi ha puntualmente svolto il 20% dell’aggiornamento annuale deve completare il monte ore dell’aggiornamento quinquennale. Se si considera questo primo 20% (è la nostra tesi) alla data dell’Accordo Stato Regioni, se ne deduce che il quinquennio scade il 14 febbraio 2011. Altra tesi considera l’anno successivo con scadenza nel 2012.
Pertanto, entro tale data deve essere completato il restante monte ore mancante che può essere svolto, come detto, preferibilmente con corsualità annuali.
Come fare l’aggiornamento quinquennale per chi ha svolto i Moduli B
L’aggiornamento quinquennale per gli R.S.P.P. è stato introdotto dall’art. 8 bis del D. Lgs. 626/94 ed è obbligatorio con le modalità fissate dall’Accordo Stato Regioni che ne stabilisce il monte ore quinquennale.
Le successive Linee Interpretative ed il buon senso indicano che un serio aggiornamento per l’R.S.P.P. deve essere annuale o periodico: non ha senso frequentare un corso di 100, 60 o 40 ore ogni cinque anni. La formazione continua significa attività che deve essere svolta costantemente.

Del resto la frequenza a corsi o moduli che rilasciano crediti formativi sono un valido esempio dell’aggiornamento annuale che al termine del quinquennio abbia raggiunto le ore complessivamente previste.

Altro aspetto non chiaro nella interpretazione “enigmatica” (per usare le parole del procuratore Guariniello) della norma è quello del calcolo del periodo quinquennale: i cinque anni decorrono dalla data di chiusura dello svolgimento del Modulo B.
Pertanto per tutti i soggetti che hanno svolto il Modulo B si presenta la seguente situazione:
svolgimento del Modulo B nell’anno 2006: scadenza nel 2011
svolgimento del Modulo B nell’anno 2007: scadenza nel 2012
E così via per gli anni successivi. Sarà cura del soggetto adempiere all’aggiornamento con corsi annuali, biennali o comunque, alla lettera della legge, entro il quinquennio di scadenza.
Pertanto, tutti coloro che hanno svolto “ex novo” i Moduli B devono completare l’aggiornamento entro il prossimo quinquennio.
Cosa devono fare coloro che hanno svolto tutti i moduli A, B e C
Per tutti questi soggetti vale quanto detto sopra: devono frequentare solo l’aggiornamento a cadenza quinquennale (2011 o 2012). Al riguardo, l’Aifos organizzerà una serie di corsi di aggiornamento annuale.
Cosa devono fare il R.S.P.P. di nuova nomina
Tutti i RSPP di nuova nomina devono frequentare i tre moduli previsti dall’Accordo Stato Regioni:
Modulo “A”
Modulo “B”
Modulo “C”
Il Modulo “A” è propedeutico, mentre il “C” può anche precedere il “B”. Il corso, però, si considera concluso solo con la frequenza di tutti e tre i moduli.
Conclusa la fase della formazione si entra nell’aggiornamento quinquennale che decorre dal giorno stesso dal completamento dell’ultimo dei tre moduli.
Essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore è il nuovo requisito, indispensabile, per poter accedere alla frequenza dei moduli A, B e C.
Pertanto da oggi, pur nella macchinosità formativa prevista dall’Accordo Stato Regioni, vi è la certezza di aver chiuso con gli esoneri ed allo stesso tempo prende avvio la strada maestra della formazione completa e modulare per lo svolgimento del ruolo di R.S.P.P.
Resta insoluta, a nostro avviso, la questione del Modulo “B”, pensata in una logica correlata al vecchio mercato del lavoro ed ad una presunta e totale settorialità permanente del lavoro. Non si tiene conto delle nuove realtà, della flessibilità e soprattutto dell’innovazione.
La proposta, da più parti avanzata, tra cui anche l’Aifos, di svolgere un “modulo di base” di circa 20 ore, valido per tutti i macrosettori, resta una proposta seria e perseguibile: peccato che le Regioni, sulla base di molti programmi e modelli sperimentati, dovevano dire qualcosa di definitivo ed invece hanno brillato per assenza e senso di irresponsabilità.

Da parte nostra siamo convinti che, allo stato attuale, la progettazione di un Modulo base sia cosa utile ed opportuna, dando così l’opportunità agli utenti di non dover ripetere gli stessi argomenti per ogni macrosettore.

Testo unico a tappe

Sulla strada del Testo Unico potrebbero esserci degli ostacoli. Nell'incontro per la definizione del Titolo I del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i sindacati e le associazioni datoriali non hanno infatti trovato un accordo. A questo punto il governo andrà avanti autonomamente, "tentando di definire un testo che sia equilibrato, applicabile, efficace e che tenga conto il più possibile delle diverse posizioni" come dichiarato dai sottosegretari Montagnino e Patta.Nell'articolo Il veto di Confindustria pubblicato su Rassegna.it, Paolo Andruccioli spiega che "quello che disturba gli industriali è il potenziale spostamento di poteri di controllo dalle imprese ai rappresentanti dei lavoratori e in particolare ai Rappresentanti della sicurezza, sia a livello di azienda, sia a livello territoriale.Prendendone atto, l'Esecutivo si è impegnato a inviare alle parti il testo sulle sanzioni, che in questo momento è sottoposto al parere del Ministero della Giustizia, e a portare nell'ultimo Consiglio dei Ministri di febbraio il testo del decreto attuativo che definirà i principi generali a cui dovrà attenersi la normativa sulla sicurezza in Italia per tutte le aziende pubbliche e private.
Intanto il ministro del lavoro Damiano, come auspicio, ha rivelato i dati delle ultime ispezioni. "Gli ispettori sono 10mila ma le aziende sono 4,5 milioni per cui serve una presa di coscienza da parte delle imprese e di tutti, altrimenti gli incidenti non diminuiranno - ha affermato il ministro -.Ma quello che occorre è anche una costante opera di coordinamento delle forze che operano sul campo. I servizi di prevenzione delle Asl, gli ispettorati di Inail e Inps, quelli degli uffici provinciali del Lavoro e i vigili del fuoco: spesso ciascuno si muove per proprio conto".
Tra le novità segnalate la nascita dell'Ufficio speciale per la Prevenzione della regione Lazio. Il nuovo Ufficio dall'assessorato alla Sanità coordinerà le attività per la sicurezza nei cantieri, nelle fabbriche, nei campi e negli altri ambienti di lavoro. Avrà a disposizione 15 milioni di euro per il triennio 2008-2010 (5 milioni l'anno) più un milione per il sostegno (anche legale)alle famiglie delle vittime."Ora", assicura il presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, "con l'Ufficio speciale per la Sicurezza, comincerà a funzionare il coordinamento: l'assessorato alla Sanità avrà uomini, mezzi e informazioni adeguati per assicurare una super-vigilanza sui controlli".
Intanto oggi il Consiglio Regionale dell’Umbria ha approvato all’unanimità un legge che istituisce il “Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti mortali sul lavoro”. Le famiglie umbre che perdono un proprio congiunto potranno beneficiare di un contributo straordinario, una tantum ed indipendente dai benefici riconosciuti da altre forme assicurative. Il Fondo, inizialmente di 100 mila euro, si alimenterà anche con i proventi delle multe fatte nei cantieri non in regola con le leggi sulla sicurezza.
Articoli collegati:
Il veto di Confindustria

di Paolo Andruccioli

Sulla sicurezza il governo Prodi non molla. I ministri del centrosinistra con i loro staff stanno cercando di portare a termine tutto quello che era stato avviato dal punto di vista legislativo. Molte cose importanti, in generale, sono sospese o appese a un filo. Basti pensare alla riforma della Bossi-Fini sull’immigrazione, tanto per fare un esempio. Alcune questioni che erano state messe in agenda non sono arrivate neppure in Consiglio dei ministri o alle Commissioni parlamentari. Altre, invece, hanno fatto parecchia strada e sono arrivate molto vicino al traguardo. Uno dei punti certi su cui l’esecutivo sta concentrando in questi giorni la sua attenzione riguarda proprio la sicurezza sul lavoro, tema che ha segnato drammaticamente i mesi finali della legislatura, ma anche questione su cui c’è stato l’impegno costante (e della prima ora) del centrosinistra. Sulla riforma delle norme e sul Testo Unico si è lavorato infatti – come tutti ricorderanno - sin dai primi giorni di vita del governo Prodi nel 2006. Molto è stato fatto da allora e in fondo in poco tempo. Ma la crisi politica ha fatto precipitare tutto e ora ci si trova a dover fare una corsa – oltre che contro il tempo – anche a ostacoli. Le norme approvate a luglio con il Testo Unico hanno bisogno infatti dei decreti attuativi, che avrebbero dovuto basarsi sull’accordo tra le parti. Finora però è fumata nera.
Sul Titolo primo non si è ancora trovato l’accordo tra governo e parti sociali. In particolare le resistenze – come sappiamo dalla cronaca di queste ore – sono da addebitare alla Confindustria e alle associazioni datoriali nel loro complesso. Sono arrivati segnali preoccupanti, che riguardano non tanto il merito della sicurezza sul lavoro (nessuno osa dire in pubblico che ci vuole meno sicurezza nei posti di lavoro), quanto il metodo – lo schema – con cui si pensa di applicare le nuove norme. Da quello che si è potuto capire cercando di interpretare le dichiarazioni degli industriali, emerge un vero e proprio scontro di potere. Quello che disturba è il potenziale spostamento di poteri di controllo dalle imprese ai rappresentanti dei lavoratori e in particolare ai Rappresentanti della sicurezza, sia a livello di azienda, sia a livello territoriale. Il governo, come hanno spiegato i sottosegretari Antonio Montagnino (lavoro) e Gian Paolo Patta (salute), ha dovuto prendere atto “che non esistono sui temi della bilateralità e della rappresentanza elementi di convergenza tra Confindustria e i sindacati, e si assume la responsabilità di decidere, tentando di definire un testo che sia equilibrato, applicabile, efficace e che tenga conto il piu' possibile delle diverse posizioni".
Sono due i principali punti di contrasto tra imprese e sindacati riguardo al Titolo I del Testo Unico. Il primo riguarda – come detto - la bilateralità, ovvero il giudizio sugli organi paritetici con compiti di formazione. Il secondo punto di scontro riguarda poi direttamente la rappresentanza in azienda degli Rls. I sindacati, infatti, hanno chiesto che questo tema rientrasse a pieno titolo all'interno del decreto legislativo, mentre la Confindustria, d’accordo con le altre associazioni imprenditoriali, ha chiesto che fosse rimandato alla contrattazione. I sindacati confederali chiedono “che sia messo per iscritto che nelle aziende dove non è garantita la presenza degli Rls gli Rlst, ovvero i rappresentanti per sicurezza del territorio, possano svolgere un'analoga funzione". Opposta la posizione di Confindustria: “Mancano ancora troppi elementi per una valutazione complessiva”. Niente leggi, dunque, e rinvio alla contrattazione.
Che cosa succederà ora? Vediamo il possibile iter del Testo unico. Dopo il no degli industriali il governo si è rimesso subito in moto. Per lunedì o al massimo martedì 12 febbraio saranno predisposte tutte le carte, ovvero i testi da presentare al prossimo Consiglio dei ministri per il varo della delega. I testi passeranno quindi subito agli uffici legislativi che dovranno fare la verifica finale. Il testo andrà dunque in Consiglio dei ministri, presumibilmente tra il 21 e il 22 febbraio prossimi. Il Consiglio varerà il decreto legislativo che poi dovrà passare l’esame (nient’affatto scontato) delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato. Solo passato quest’ultimo ostacolo, il decreto legislativo di applicazione del nuovo sistema della sicurezza potrà tornare a Palazzo Chigi per il varo definitivo. Solo allora sarà legge. E solo in quel momento il Testo Unico sulla sicurezza sarà completo e applicabile in tutti i suoi aspetti.

(www.rassegna.it, 8 febbraio 2008)

venerdì 8 febbraio 2008

Corsi obbligatori per addetti al primo soccorso

La società ITALIA CONSULENZE S.r.l. effettua specifici corsi per addetti al primo soccorso della durata di 12 ore e successivi aggiornamenti triennali di 4 ore, svolti da personale medico e infermieristico competente (per aziende di gruppo B e C ai sensi del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, in vigore dal 3 febbraio 2005, “Regolamento recante disposizioni sul primo soccorso aziendale”).

Il corso base (12 ore) si svolgerà presso la nostra sede nelle date:

25 febbraio 2007 dalle ore 9.00 alle 18.00 (con pausa pranzo intermedia) e il 26 febbraio 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il costo del corso, comprensivo del pranzo del 15 novembre p.v. e dell’attestato individuale di frequenza è di € 275,00 (IVA esclusa).

Il corso di aggiornamento a scadenza triennale (4 ore) si svolgerà:

- 26 febbraio 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il costo del corso e dell’attestato individuale di frequenza è di € 150,00 (IVA esclusa).

Per informazioni contattare: a.materno@italiaconsulenze.it

Termine regime transitorio

Ricordiamo che con il prossimo 14 febbraio 2008 terminerà il regime transitorio, previsto dalla norma dell'art. 3 D. Lgs. 195/03 che disciplina i requisiti formativi per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP.
Infatti a partire dal 15 febbraio 2008 il ruolo di RSPP e degli ASPP potrà essere svolto, oppure mantenere la nomina, solo da coloro che abbiano completato i percorsi formativi stabiliti nell'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e dell'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
Dopo il 15 febbraio 2008 gli RSPP e ASPP che non hanno tutti i requisiti formativi decadono dal loro incarico e non potranno continuare ad esercitare legittimamente le funzioni di RSPP o ASPP.

Prossimo incontro periodico

Informiamo già da adesso che il prossimo incontro periodico per i Soci si terrà probabilemente il giovedì della prima settimana di marzo. Così come proposto da chi era presente al primo incontro.
Data, luogo e orario certi vi verranno comunque comunicati a tempo debito via mail.
Cordialmente
CFA Lombardia1
"Favorevole ad utilizzare la struttura delle ISO 9000 per la costruzione di un sistema Sicurezza:
Vantaggio: utilizzare un “frame” conosciuto e testato a livello mondiale di facile integrazione con ambiente e sicurezza. Le parti comuni dei sistemi gestionali sono moltissime ed è inutile ripeterle continuamente. Anche per piccole organizzazioni è possibile produrre un Sistema Integrato informatizzato: il manuale è il documento portante che collega tramite richiami ipertestuali gli allegati (istruzioni operative, procedure, modulistica). Se l’organizzazione non dispone di una rete. Il sistema Sicurezza può essere riportato su CD e caricato sui PC del personale interessato. L’aggiornamento della documentazione è così notevolmente semplificato."
Proporrei di continuare a sviluppare questa tematica.
Alderighi Giorgio

Argomenti proposti: Incontro sicurezza 7 Febbraio

"In merito all’incontro di ieri sera io posso solo dire di aver proposto come argomento del prossimo incontro la legge 123 e più in particolare le attività e le modalità per redigere correttamente il “documento di valutazione dei rischi integrato”."
Giovanni Schiavi


"Nel ringraziare voi ed AIFOS per la disponibilità agli incontri periodici, ritengo doveroso rimarcare alcuni punti trattati nell'incontro di ieri 7 febbraio.
In primis è da sottolineare l'importanza nel confronto con i colleghi sulle diverse tematiche relative alla sicurezza, in particolare le diverse interpretazioni sulla legge 123... che ancora lascia dubbi e perplessità interpretative, in attesa dei decreti attuativi.
L'argomento trattato nel corso dell'incontro, ovvero "un sistema di qualità nella gestione della sicurezza aziendale" è risultato interessante ed ha evidenziato come si possa facilmente applicare la metodologia della qualità alla sicurezza aziendale, con l'ottenimento di risultati ottimali al fine della applicazione, della gestione e del controllo della normativa vigente, con un ampio e completo coinvolgimento delle realtà aziendali.
Ritengo opportuno segnalarti come argomento da trattare nei prossimi incontri, il "costo della sicurezza" ed il "valore aggiunto della sicurezza" problematica di sicuro interesse anche alla luce della nuova normativa sugli appalti."
Claudio Mastromatteo

"Io come prossimo argomento proporrei discutere dei costi della "non sicurezza", cioè come far emergere quanto una buona attività sulla sicurezza giovi alle aziende in termini di guadagno economico.
Achille Nava

Incontri periodici Soci Aifos

Ieri in data 07/02/08 alle ore 17,00 è stato organizzato presso il Centro di Formazione Aifos Lombardia 1, sito in via Ricciarelli 37, Milano, il primo incontro periodico sulla sicurezza dei Soci Aifos della Regione Lombardia.
L'incontro voluto fortemente dall'ing. Diego Griffon che ne è il coordinatore regionale, ha avuto come oggetto: Come attuare un SGLS.
All'incontro hanno partecipato anche non-soci interessati all'esperienza proposta da Aifos.
In seguito pubblicheremo gli interventi.

Per maggiori informazioni su Aifos cliccate qui: www.aifos.it